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<rss version="2.0"><channel><title>Le News di GCP Gestione Crediti Pubblici</title>
<description>Le News di GCP Gestione Crediti Pubblici in tempo reale</description>
<link>http://www.gestionecreditipubblici.com/</link><language>IT-it</language><item>
  <title><![CDATA[04/05/2012 Comune batte Stato arriva un rimborso di oltre 100mila euro
]]></title>
  <description><![CDATA[La Commissione tributaria provinciale ha riconosciuto al Comune di Grosseto la restituzione da parte del fisco di 106mila euro della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile. 
La somma corrisponde alle imposte versata dal 2008 al 2010.
La tassa di concessione fu introdotta nel 1972 con un decreto dell'allora presidente della Repubblica Giovanni Leone ed il suo target iniziale erano le compagnie telefoniche che, in questo modo, avrebbero pagato allo Stato la possibilità di utilizzare le frequenze. 
Nel 1995 è stata estesa anche ai contratti di telefonia mobile in abbonamento: 5,16 euro mensili per i privati e 12,91 euro mensili per i clienti business, seppur il costo era deducibile all'80% nella dichiarazione dei redditi. 
Con l'entrata in vigore nel 2003 del Codice delle telecomunicazioni, la tassa in linea teorica è stata abrogata. 
Per i privati si configurava pertanto una disparità di trattamento tra chi possedeva  il cellulare con la sim card ricaricabile e chi il contratto mentre le pubbliche amministrazioni beneficiano del passaggio dalla concessione statale al libero mercato.
Nonostante ciò l'imposta figurava e figura ancora nelle bollette e viene regolarmente pagata dagli enti. 
Così l'anno scorso l'Anci (l’associazione di tutti i Comuni italiani) scrisse una lettera a tutti i primi cittadini per informarli che «la liberalizzazione delle telecomunicazioni ha abbattuto il regime concessorio riconoscendo che la tassa non deve essere pagata da nessun titolare di abbonamento telefonico sia esso pubblico o privato». 
Nella nostra regione hanno aderito circa un centinaio di comuni e tra i pionieri c'è Castell'Azzara, una delle venti amministrazioni i cui ricorsi hanno già ottenuto una sentenza favorevole di primo grado. Mediamente è stato calcolato che il rimborso ottenuto per ogni cellulare in uso è di 154 euro. 
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  <link><![CDATA[http://www.gestionecreditipubblici.com/news.asp?IDCategoria=10&IDNews=159]]></link>
  <pubDate>04/05/2012</pubDate></item><item>
  <title><![CDATA[27/04/2012 Impignorabilità delle somme vincolate dai Comuni ex art. 159 T.U.E.L., regime probatorio]]></title>
  <description><![CDATA[
La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con sentenza n. 4820 del 26.03.2012 è intervenuta nuovamente in tema di impignorabilità delle giacenze degli Enti Locali, in quanto destinate al finanziamento delle spese obbligatorie ai sensi dell’art. 159 T.U.E.L. in ragione della loro destinazione a particolari attività ritenute degne di considerazione prevalente rispetto a quella del solo diritto di credito, benché accertato giudizialmente. 
In particolare la Corte di Cassazione, recependo il precedente orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 23727/2008, ha ulteriormente specificato il regime probatorio adottabile al fine di superare il limite dell’impignorabilità, stabilendo che “la circostanza che la creditrice abbia in concreto offerto di provare, con prove documentali ed orali, analoghe circostanze, di certo non elide il corrispondente onere del Comune: il quale non può essere assolto mediante una mera certificazione di uno dei suoi uffici od organi, operando anche quanto alla pubblica amministrazione il principio generale del processo civile, per il quale di regola nessuno può formare prove a proprio favore”e altresì che, “dinanzi ai sospetti di inoperatività dell'impignorabilità, ben poteva darsi il caso di una consulenza tecnica di ufficio percipiente, essendo evidente l'inaccessibilità, da parte del singolo creditore, alla complessa contabilità di un ente complesso come il Comune (e, per le sue titaniche dimensioni, come quello di Napoli) e quindi la sua impossibilità di provare altrimenti le circostanze dedotte, a prescindere da chi poi ne avesse in concreto l'onere”.
L’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione emerso nelle pronunce anzidette, conferma il fondamento delle argomentazioni da tempo sostenute in materia di espropriazione dei crediti nei confronti del Comune dalla GCP coordinata dall’Avv. Pietro L. Frisani.
Si riporta di seguito il testo della Sentenza per esteso.]]></description>
  <link><![CDATA[http://www.gestionecreditipubblici.com/news.asp?IDCategoria=5&IDNews=158]]></link>
  <pubDate>27/04/2012</pubDate></item><item>
  <title><![CDATA[24/04/2012 Espropri illeciti, risarcimento del danno morale]]></title>
  <description><![CDATA[Il proprietario del terreno espropriato otterrà il risarcimento del danno morale, oltre che materiale, nel caso in cui la procedura non risulti regolare, grazie alla “Manovra economica 2011” che ha reintrodotto l’istituto dell’acquisizione sanante.
Lo ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza 02.11.2011 n. 5844 pronunciandosi in merito ad un caso di illecita occupazione di aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione di un quartiere del Comune di Nuoro.
La “Manovra economica del 2011”, contenuta nel Decreto Legge 98/2011, introduce, all'interno del D.p.r. 327/2001, il nuovo art. 42-bis, il quale prevede che, in caso di esproprio, al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito dall'illegittima attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, anche con riferimento ai fatti antecedenti. Nel caso specifico quest’ultimo, visto come danno morale, viene quantificato in via equitativa in 50 mila euro, da rivalutare sulla base degli indici ISTAT.
L’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato conferma ulteriormente le tesi sostenute in materia di risarcimento danni dalla GCP coordinata dall’Avv. Pietro L. Frisani.
Si riporta di seguito il testo della Sentenza per esteso.]]></description>
  <link><![CDATA[http://www.gestionecreditipubblici.com/news.asp?IDCategoria=4&IDNews=157]]></link>
  <pubDate>24/04/2012</pubDate></item><item>
  <title><![CDATA[23/04/2012 IL DANNO DA INGIUSTA DETENZIONE VA LIQUIDATO IN VIA AUTONOMA]]></title>
  <description><![CDATA[La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10878/2012 ha stabilito che il danno da ingiusta detenzione deve essere commisurato alla durata dell'espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna, quali quelle alla salute, il pregiudizio cagionato sul piano lavorativo, affettivo, cui devono aggiungersi le conseguenze più strettamente familiari.
Nel caso in esame si trattava di un padre che era stato ingiustamente detenuto per 100 giorni in quanto condannato per abusi sessuali sulla figlia ancora minorenne all'epoca a causa di un errore giudiziario.
L’orientamento giurisprudenziale sopra esposto conferma le tesi sostenute in materia di risarcimento danni dalla GCP coordinata dall’Avv. Pietro L. Frisani.
Si riporta di seguito il testo della sentenza per esteso.

]]></description>
  <link><![CDATA[http://www.gestionecreditipubblici.com/news.asp?IDCategoria=16&IDNews=156]]></link>
  <pubDate>23/04/2012</pubDate></item><item>
  <title><![CDATA[19/04/2012 CONTRAE L&rsquo;EPATITE C A CAUSA DI UNA TRASFUSIONE. IL TRIBUNALE DI ANCONA CONDANNA IL MINISTERO DELLA SALUTE]]></title>
  <description><![CDATA[]]></description>
  <link><![CDATA[http://www.gestionecreditipubblici.com/news.asp?IDCategoria=1&IDNews=155]]></link>
  <pubDate>19/04/2012</pubDate></item><item>
  <title><![CDATA[17/04/2012 TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI CELLULARI: LA PARTITA E' ANCORA APERTA]]></title>
  <description><![CDATA[Mentre i contribuenti si alleano contro il Fisco sull'applicazione della tassa di concessione governativa sui cellulari, con massicci ricorsi alle Commissioni tributarie provinciali, entro quest’anno si attende la prima pronuncia della Suprema Corte che dovrà risolvere la questione 
Un terreno di battaglia cruento è quello che si sta preparando attorno alla questione sulla tassa sulla concessione governativa dei telefoni cellulari per gli enti locali. Mentre il Fisco ribadisce che la concessione governativa sui telefoni cellulari in abbonamento, la cosiddetta Tgc, esiste ancora e va pagata, dall’altra parte i comuni non ci stanno, facendosi forza sulle tesi della giurisprudenza di merito che prevedono l’esenzione per le amministrazioni dal versamento della tassa in questione. A stabilire vinti e vincitori, sarà una prossima decisione della Corte di Cassazione, che metterà la parola fine alla diatriba. Ma vediamo i contorni della questione. (Tassa sui cellulari? La pagano anche le Pubbliche amministrazioni).
Dal punto di vista prettamente normativo, è stato il Dpr n. 641 del 1972, all’articolo 21 della Tariffa allegata, a sancire per la prima volta come chiunque si trovi in possesso di un telefono cellulare in abbonamento, ha l’onere di pagare mensilmente 12,91 euro per i contratti business e 5,16 euro per i contratti privati. Sostituto d’imposta è il gestore di telefonia mobile, a cui deve essere versata la Tcg,  che risulta addebitata direttamente nella bolletta.
Il nuovo Codice delle telecomunicazioni, il  dlgs n. 259/2003, nell’ottica di  liberalizzare la fornitura dei servizi telefonici, all’articolo 218 ha abrogato espressamente l’articolo 318 del Dpr n. 156/1973. Quest’ultimo in particolare stabiliva che “presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dall’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”.
Risalgono al 2009, una serie consistente di richieste di rimborsi da parte di comuni ubicati nel Nord Italia, all’Amministrazione finanziaria per la tassa in questione, che era stata corrisposta in un periodo compreso tra il 2006 e il 2008. A fondamento dei loro ricorsi, le amministrazioni locali ponevano il disposto dell’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641 del 1972, che anche se formalmente in vigore, di fatto nelle convinzioni dei governatori locali, era stato superato. (Tassa governativa cellulari: nessun rimborso a comuni).
Parlando di rimborso della tassa, pare opportuno soffermarsi sulle modalità operative per poterlo richiedere e in modo particolare il termine entro cui può essere richiesto. Così si specifica che l’ istanza di rimborso deve essere presentata entro 3 anni dal versamento. La norma di riferimento è contenuta nel Dpr 641 del 1972, ove è l’articolo 13 che stabilisce come il contribuente possa domandare la restituzione delle concessioni governative erroneamente pagate “entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso”. 
Tornando ai comuni richiedenti, di fronte al fermo rifiuto delle Entrate a procedere ai rimborsi, questi sono ricorsi in messa dinanzi alle competenti commissioni tributarie. Mentre i governatori locali sostengono il venir meno del presupposto di applicazione della tassa in questione, poichè la concessione è stata sostituita dal contratto, ad opera della liberalizzazione del mercato della telefonia, avvenuto già nel lontano 2003, passando così da un atto amministrativo tipico di diritto amministrativo, in cui la PA assume una posizione di superiorità rispetto al privato, ad un atto tipico di diritto privato che presuppone al contrario una posizione di parità tra le parti contraenti. Secondo i comuni in merito alla Tgc è avvenuta un’abrogazione implicita. Come spiegano gli stessi comuni, per voce dei loro legali “la Tcg è sì una tassa, cioè una prestazione pecuniaria richiesta dallo Stato al cittadino in cambio di una controprestazione, ma fino al 2003 la controprestazione che lo Stato dava al cittadino era il servizio di gestione di telefonia. Ora il dlgs n. 259/2003 ha liberalizzato il servizio. Il diritto d’uso dei cellulari, oggi,” – secondo quanto dispongono gli stessi comuni che hanno visto negarsi il loro diritto al rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate – “ rientra nel “patrimonio giuridico” di chiunque. Non si tratta più di un diritto pubblico, concesso caso per caso al singolo soggetto, bensì di un diritto soggettivo. Come è possibile pagare una tassa su di una concessione che non esiste? Questa tassa è evidentemente ingiusta. Siamo fiduciosi che anche la Cassazione ne accerti l’illegittimità”.
Dal canto suo, le Entrate, non solo rifiutano il rimborso chiesto a gran voce dalle amministrazioni comunali, ma hanno sottolineato in più occasioni che la tassa sulle concessioni governative è tuttora esistente e come tale tutti i cellulari  in abbonamento devono essere soggetti all’imposta in questione, anche  quelli dei comuni. La stessa Agenzia ha precisato tali sue osservazioni in una recente risoluzione, la n. 9/E del 18 gennaio 2012, in cui tra l’altro ribadiva come anche dopo l’ abrogazione dell’articolo 318 del Dpr n. 156/1973, il presupposto di applicazione della Tcg sui servizi radiomobili non risulta modificato. Il titolo giuridico con cui l’utente può utilizzare il telefonino e di conseguenza pagare la tassa suddetta, è il documento sostitutivo che rilascia il  gestore di telefonia mobile quando viene approvata la richiesta di abbonamento.
Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di merito cha ha accolto la tesi delle amministrazioni comunali, riconoscendole come pubbliche amministrazioni, che sono esenti dal versamento della tassa, alla stessa stregua delle amministrazioni centrali dello Stato.
Abolizione tassa concessione governativa cellulari: attesa per sentenza Cassazione
Una situazione problematica questa che attende una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che se darà ragione ai comuni, indicando che la tassa sulle concessioni governative sui telefonini è illegittima, finirà per capovolgere una serie di circostanze.  Se la tassa fosse dichiarata illegittima, più che rimborso per erroneo pagamento, si dovrebbe parlare di indebito pagamento. E a chiedere il rimborso non dovrebbero essere solo i comuni, ma tutti i cittadini abbonati che potrebbero avanzare le loro richieste non più entro 3 anni, ma entro 10, un termine di decadenza più lungo che permetterebbe così a tutti i soggetti interessati di avanzare le loro richieste senza il timore di scadenze imminenti. Non si sa quando di preciso si pronuncerà la Cassazione, certo è che dovrà farlo entro quest’anno. Solo dopo la lettura della decisione, sapremo chi avrà ragione e chi avrà torto, i vincitori e i vinti.

]]></description>
  <link><![CDATA[http://www.gestionecreditipubblici.com/news.asp?IDCategoria=10&IDNews=154]]></link>
  <pubDate>17/04/2012</pubDate></item><item>
  <title><![CDATA[26/03/2012 LA TASSA SUI RIFIUTI (CD TIA) NON DEVE ESSERE ASSOGGETTATA AD IVA&nbsp;]]></title>
  <description><![CDATA[La sentenza della Corte di Cassazione n. 3756 del 09/03/2012 fa nuovamente chiarezza su quanto non c’era bisogno di ribadire ulteriormente:
l’Iva sulla Tia (tassa rifiuti) non è dovuta perché si tratta di un tributo. 
Quest'ultima sentenza va ad aggiungersi alla già cospicua mole di sentenze di vario grado che si sono prodotte in Italia sin dal 2009, quando la Corte Costituzionale aveva posto la prima pietra su cui si sono fondate tutte le istanze di rimborso che gli italiani hanno presentato.  
La prima sentenza della Corte Costituzionale
Con la sentenza 238 del 2009 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la natura tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale), con la conseguenza di non poter essere assoggettata ad Iva. 
Per quasi un anno i Comuni erano andati avanti in ordine sparso nel concedere o no i rimborsi e nel continuare o no ad applicare l'Iva, anche perché il Governo non aveva mai preso una decisione definitiva in merito. 
Nel 2010, rispondendo a un interpello presentato dalla Trevisoservizi, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che l'Iva non doveva essere applicata alla Tia, in quanto tributo.  
Nel frattempo, diversi Giudici di pace e Commissioni tributarie si sono espressi - in maniera spesso contradditoria - sulla questione, in risposta a ricorsi presentati dai singoli contribuenti.
Ora però questa nuova importante pronuncia della Corte di Cassazione mette un punto fermo sulla questione. 
Gestione Crediti Pubblici, grazie al suo pool di professionisti tramite i quali verrà a breve avviata una class action, mette a disposizione le proprie competenze al fine di recuperare detti importi. 

 


]]></description>
  <link><![CDATA[http://www.gestionecreditipubblici.com/news.asp?IDCategoria=10&IDNews=153]]></link>
  <pubDate>26/03/2012</pubDate></item><item>
  <title><![CDATA[23/03/2012 LA GUARDIA CARCERARIA E' RESPONSABILE PER IL SUICIDIO DEL DETENUTO IN CELLA]]></title>
  <description><![CDATA[La quarte sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto colpevole di omicidio colposo un'agente della polizia penitenziaria che aveva omesso di sorvegliare una detenuta, sottoposta a regime di sorveglianza a vista, la quale si era poi suicidata impiccandosi alla sponda del letto.
La Suprema Corte afferma dunque il principio secondo il quale l'omissione di sorveglianza nei confronti del detenuto che compia poi atti autolesivi integri gli estremi del reato di omicidio colposo, soprattutto quanto la prescrizione della sorveglianza a vista sia stata impartita in considerazione delle condizioni psichiche del detenuto.
Ecco il testo della sentenza per esteso:]]></description>
  <link><![CDATA[http://www.gestionecreditipubblici.com/news.asp?IDCategoria=16&IDNews=152]]></link>
  <pubDate>23/03/2012</pubDate></item><item>
  <title><![CDATA[12/03/2012 VIOLATO L'ART. 6 PAR. 1 DELLA CEDU ANCHE QUANDO L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI RESE EX LEGGE PINTO TARDI OLTRE 6 MESI DALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO]]></title>
  <description><![CDATA[Con la pronuncia sul caso Follo ed altri c. Italia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo afferma che l'astensione per più di sei mesi dall’adozione di misure necessarie  a conformarsi alla decisione resa in punto di euqa riparazione costituisce violazione del diritto dei ricorrenti all’esecuzione delle sentenze garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.
Si ribadisce dunque l'applicabilità dell'art. 6 CEDU alla fase prettamente esecutiva del processo.]]></description>
  <link><![CDATA[http://www.gestionecreditipubblici.com/news.asp?IDCategoria=11&IDNews=151]]></link>
  <pubDate>12/03/2012</pubDate></item><item>
  <title><![CDATA[12/03/2012 LA CORTE D'APPELLO DI TORINO CONDANNA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI VIOLENTI ED INTENZIONALI]]></title>
  <description><![CDATA[La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di I grado che, avendo ravvisato la violazione dell'Italia nell'attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa alle riparazioni dovute alle vittime di reati violenti, aveva già condannato la Presidenza del Consiglio al risarcimento dei danni subiti da una giovane a causa di ripetute violenze inflitte da due soggetti resisi poi latitanti.
Di seguito la sentenza:]]></description>
  <link><![CDATA[http://www.gestionecreditipubblici.com/news.asp?IDCategoria=17&IDNews=150]]></link>
  <pubDate>12/03/2012</pubDate></item></channel></rss>
