Il suddetto principio è sancito dalla legge di semplificazione n. 69/2009 ed entra di diritto nel codice della pubblica amministrazione che raccoglie in 262 articoli tutta la legislazione accumulatasi negli anni in materia di P.A. Anche in questo caso si realizza una migliore tutela dei diritti del cittadino, così come si prefigge l’attività di Gestione Crediti Pubblici e dal suo Legal Manager Avv. Pietro L. Frisani.
Con sentenza n. 2761 del 16 novembre 2011 il TAR Lombardia ha risolto una lite insorta tra l’Università degli studi di Pavia ed alcuni studenti scaturita dall’aumento di tasse disposto dall’ateneo. Una ulteriore conferma alla linea di azione di G.C.P. coordinata dal suo Legal Manager Avv. Pietro L. Frisani che da sempre pretende che tra P.A. e privato cittadino vi sia equivalenza tra diritti ed obblighi.
Con la L. 244/2007 viene disciplinata l’erogazione di una prestazione in misura percentuale alla rendita INAIL.
Ennesima testimonianza delle condizioni disumane in cui versano le carceri italiane. Stavolta la denuncia arriva dal carcere fiorentino di Sollicciano dove ciascun detenuto è costretto a vivere in uno spazio di tre metri (quattro persone in una cella che può contenerne al massimo due), manca l'acqua calda e addirittura la carta igienica. Di seguito si riporta il testo integrale dell'articolo apparso sull'edizione del Corriere Fiorentino in edicola il 27 dicembre 2011:
RISARCITO DOPO AVERE CHIESTO L’INTERVENTO A CINQUE DISTINTI OSPEDALI SENZA CHE GLI FOSSE PRESTATO IL DOVUTO SOCCORSO. LA DECISIONE SOSTIENE L'ATTIVITA' DI GESTIONE CREDITI PUBBLICI GUIDATA DAL SUO LEGAL MANAGER AVV. PIETRO L. FRISANI DI RICHIESTE RISARCITORIE NEL CONTESTO DI EPISODIO DI MALASANITA'
Con sentenza n. 293/2011 la Corte Costituzionale ha statuito che gli indennizzi per gli emotrasfusi devono essere rivalutati in base all’inflazione.
La ricerca sulle polmoniti ha studiato circa 2.000 pazienti di 55 reparti di Medicina Interna di ospedali in tutta Italia è stata presentata al 112° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.
La situazione è in continuo peggioramento, complice la crisi economica.
Inoltre le novità contenute nel decreto legge 98/2011 convertito in legge 111/2011 prevedono che se l’amministrazione alla luce di un procedimento irregolare di esproprio vuole conservare il possesso del bene dovrà dimostrare l’esistenza del criterio dell’interesse pubblico adducendo ed elencando le specifiche circostanze che interesseranno ciascun singolo caso. Alla luce di questo nuovo profilo giuridico trae vigore l’indirizzo dello staff legale di Gestione Crediti Pubblici e del suo Legal Manager Avv. Pietro L. Frisani che da sempre sostengono i diritti dei cittadini troppo spesso schiacciati dagli abusi della Pubblica Amministrazione.
E’ assolutamente necessario che le imprese possano effettuare autonomamente adempimenti burocratici senza l’onero di intermediari e svolge altresì fondamentale funzione il patto di quota lite che sicuramente scoraggia l’avvocato dal portare avanti cause dall’esito incerto.
Con la sentenza n. 6749/2011 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che qualora venga riconosciuta la responsabilità della ASL il giudice non può riconoscere al paziente il danno biologico ed escludere quello morale sull’assunto che la condotta dei medici non configuri reato.
Con la sentenza n. 19985/2011 la terza sezione della Corte di Cassazione ha statuito che così come le norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo hanno immediata nel nostro ordinamento così anche la giurisprudenza deve essere applicata con effetto immediato, alla luce di questo orientamento si conferma quanto sostenuto dai legali di GCP e dal suo legal manager Avv. Pietro L. Frisani in merito alla piena efficacia nel nostro ordinamento giuridico della giurisprudenza e dell’interpretazione relativa alle norme della CEDU.
Qualora le procedure fallimentari eccedano i termini di ragionevole durate del processo il giudice dovrà considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico dei sub-procedimenti; in merito alla quantificazione del risarcimento i giudici della corte di cassazione stabiliscono che lo stesso non potrà discostarsi da dai canoni di liquidazione fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a meno che non ne sia data una ragionevole motivazione. La Corte di Cassazione in queste due pronunce conferma quanto perseguito dallo staff legale di Gestione Crediti Pubblici e dal suo legal manager avv. Pietro L. Frisani in tema di quantificazione sia del tempo che del ristoro economico per l’eccessiva durata dei processi
Con sentenza n. 10527/2011 la Corte di Cassazione ha statuito che l’allegazione probatoria in tema di danno esistenziale deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto non essendo sufficienti mere enunciazioni del tutto generiche e astratte eventuali ed ipotetiche.
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 257 del 2011 è statuito che i beni personali degli eredi non possono essere aggrediti dai creditori del de cuius tantomeno dalle Agenzie di riscossione.
All’azione sono potenzialmente interessati ben 939.041 contribuenti che potrebbero recuperare 2.974 milioni di euro.
Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce si è espresso per la prima volta condannando con sentenza definitiva l’amministrazione penitenziaria a risarcire il danno per un importo di euro 220 ritenendo vi siano “lesioni della dignità umana, intesa come adeguatezza del regime penitenziario, soprattutto in ragione dell’insufficiente spazio minimo fruibile nella cella di detenzione”.
La sentenza n. 14402/2011 della Corte di Cassazione conferma il ruolo delle tabelle di Milano che però devono essere adeguate al singolo caso al fine di ottenere un’integrale riparazione.
Devono essere ristorati anche gli aspetti relazionali del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale quindi si renderà necessario verificare che dette tabelle considerino altresì il cambiamento della personalità del soggetto che si manifesti come uno sconvoglimento dell'esistenza.
Con sentenza n. 13611/2011 la Corte di Cassazione ha statuito che la vittima della violenza sessuale si trascinerà dietro per tutta la vita le conseguenze negative dello stupro come un “frammento di vita spezzato da cui con fatica proverà ad uscire” .
La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 24573 del 20 giugno 2011 ha statuito che spettando anche all’infermiere le funzioni di ausiliari del personale medico possono avere una loro autonomia di valutazione sulla compatibilità del quadro clinico con le cure dei medici rispondendo pertanto per colpa medica
La direttiva istituirebbe una tutela minima relativa alle vittime che possa garantire quest’ultime in tutti e 27 i Paesi membri Ue, il proposito che si intende perseguire è alla base dei principi che animano lo staff di Gestione Crediti Pubblici e del suo Legal Manager Avvocato Pietro L. Frisani il quale sostiene che vi debba essere sempre un intervento a tutela omogenea delle vittime di reati violenti.
MOLTI EX DIRIGENTI DELL’ILVA SONO INDAGATAE PER CONCORSO IN OMICIDIO COLPOSO
Vi è una correlazione tra l’impianto siderurgico di Taranto e quello delle malattie professionali.
Con sentenza n. 10813 del 17 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha statuito che l’inadempimento statale alla direttiva determina l’insorge in capo al cittadino del diritto ad ottenere il risarcimento del danno per non avere avuto l’opportunità di acquisire i diritti dalla stessa riconosciuti. Questa decisione sostiene l’attività e persegue gli scopi che da sempre sono stati l’obiettivo di GCP s.r.l. diretta dal suo Legal Manager Avv. Pietro L. Frisani tutelando sempre con maggiore forza la posizione del cittadino nei confronti della P.A.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministrazione finanziaria, che non si attiva per annullare un atto illegittimo in via di autotutela, è tenuta a risarcire il contribuente. Rigettando il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, la terza sezione civile della Suprema Corte, in due pagine di motivazione, ha sostanzialmente confermato la sentenza emessa dal giudice di pace, il quale aveva motivato la sentenza spiegando che anche l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il principio del neminem laedere previsto dall'art. 2043. Nel caso di specie, infatti, l'amministrazione finanziaria, nell'aver sbagliato nel conteggio di alcune imposte aveva causato un danno economico al contribuente per le spese sostenute dal commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la pubblica Amministrazione. Sostenendo la violazione dell'art 2043, la pubblica amministrazione proponeva ricorso per cassazione, eccependo la mancanza, nel caso di specie, dell'ingiustizia del danno: l'annullamento in autotutela - spiegava l'Agenzia delle Entrate - non si configura quale obbligo bensì come mera facoltà dell'amministrazione, con le conseguenze che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva in ordine al ritiro dell'atto in positivo. La Corte, rigettando tale motivo di ricorso, ha invece spiegato che "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norme e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c.".
Il mancato adeguamento dello Stato alle direttive europee (la n. 363/75 e la n. 76/82) che prevedono un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione dei medici fa si che per gli stessi non decorrano i termini prescrizionali del loro diritto. Un ulteriore orientamento che avvalora l’indirizzo seguito dalla GCP diretta dal suo Legal Manager, Avv. Pietro L. Frisani, che ritiene vi siano numerose partite aperte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati cittadini.
Le fumose «linee guida» ospedaliere non possono valere ad escludere la responsabilità del medico. Non usa mezzi termini la Corte di cassazione con la sentenza n. 8254 del 2 marzo e fa suonare, senza sconti, il richiamo al rispetto del diritto alla salute. In particolare i giudici di legittimità hanno annullato l'assoluzione di un medico dall'accusa di omicidio colposo di un paziente dimesso, seguendo i criteri delle linee guida adottate dall'ospedale, dopo nove giorni da un intervento cardiaco. È stato così accolto il ricorso della procura di Milano contro l'assoluzione di un medico dell'ospedale civile di Busto Arsizio nel quale un uomo era stato ricoverato per infarto al miocardio. Dopo essere stato sottoposto ad angioplastica il paziente veniva dimesso dopo nove giorni, perché risultava «asintomatico e stabilizzato», ma quella stessa notte, l'uomo aveva un nuovo scompenso e nonostante la moglie e il figlio lo avessero trasportato subito in ospedale, vi era arrivato già in arresto cardiocircolatorio. In primo grado il medico che aveva firmato le dimissioni, venne condannato a otto mesi di reclusione e a risarcire i danni morali ai familiari, ma in appello invece, fu assolto «perché il fatto non costituisce reato» visto che aveva seguito le linee guida in tema di dimissioni. Nella sentenza la Cassazione richiama i principi che regolano l'esercizio della professione medica nel rispetto del dritto fondamentale dell'ammalato a essere curato e dell'autonomia del medico che di quel diritto deve essere assoluto garante. Le linee guida insomma non possono diventare un facile alibi, tanto più che «nulla si conosce di tali linee guida, nè dell'autorità dalle quali provengono, nè del loro livello di scientificità, nè delle finalità che con esse si intende perseguire, nè è dato di conoscere se le stesse rappresentino un'ulteriore garanzia per il paziente, ovvero, come sembra di capire dalla lettura delle sentenze in atti, altro non siano che uno strumento per garantire l'economicità della gestione della struttura ospedaliera». Insomma il medico, che risponde anche a un preciso codice deontologico non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare sente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria responsabilità e la propria missione a livello ragionieristico.
La Cassazione conferma la tesi sostenuta dallo staff legale di G.C.P. presieduto dall’Avv. Pietro L. Frisani secondo cui i medici di medicina generale non devono pagare l’IRAP.
E’ in Consiglio dei Ministri per l’approvazione da parte del Governo Il decreto legge che prevede delle modifiche sui tempi previsti per chiedere il risarcimento e l’ipotesi di introduzione di un indennizzo straordinario. Ciò indica un atteggiamento più favorevole della P.A. nei confronti dei cittadini i quali hanno diritto ad ottenere maggiori tutele le quali sono sempre state al centro dell’attività della GCP coordinata dall’Avv. Pietro L. Frisani
La mancanza di una disciplina di legge che obblighi il datore di lavoro a prevedere soluzioni affinchè i disabili possano avere pari opportunità nell'accesso al lavoro non può più essere tollerata. La Commissione Ue ha pertanto deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per lo scorretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che proibisce ogni tipo di discriminazione fondata sulla religione, sulle condizioni personali, sugli handicap, sull'età e sulle tendenze sessuali.
La Quarta sezione della Suprema Corte, pur dichiarando la prescrizione del reato, ha fatto salve le conseguenze civilistiche della cattiva condotta in sala operatoria. Il caso riguardava una quarantaduenne madre di due figli afflitta da un tumore al pancreas in fase terminale. La donna aveva espresso ai medici la volontà di essere disposta a tutto pur di poter passare un po' di tempo con i due figli. I chirurghi quindi avevano agito ed operato la donna nel tentativo (poi rivelatosi comunque vano) di prolungare la vita della paziente. La Corte di Cassazione ha condannato i medici per "aver agito in dispregio del codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico-terapeutico".
La salute è un diritto fondamentale dei detenuti che non può essere compresso o limitato da esigenze di sicurezza. E' quanto ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza numero 8493 del 3 marzo in cui è affermato in modo categorico che non c'è motivo cautelare che giustifichi l'adozione di misure detentive nel caso di persona che sia portatrice di una malattia grave e che necessiti di indifferibili cure ospedaliere. Il detenuto, pur ritenuto pericoloso, qualora la sua patologia lo richieda, va comunque ricoverato in ospedale o in clinica e sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Può essere eccezionalmente condotto in prigione solo se vi è un carcere attrezzato per assisterlo nella sua malattia. Nella fattispecie in questione si trattava di una persona nei cui confronti era stato emesso un mandato di cattura per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il suo ricorso contro il provvedimento di custodia cautelare è stato quindi accolto dai giudici supremi, i quali hanno richiamato sia i principi della Convenzione europea sui diritti urna ni del 1950 che l'articolo 275 comma 4-ter del codice di procedura penale. In base a quest'ultimo «se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza». Il giudice non ha pertanto facoltà di scelta: se valuta non curabile in carcere una persona deve obbligatoriamente concederle gli arresti domiciliari ospedalieri. Determinanti divengono a riguardo le perizie medico-legali, gli esami diagnostici e le informazioni acquisite intorno alla qualità e alle offerte di cura del servizio sanitario penitenziario. I ricoveri in stato di detenzione avvengono o nei centri diagnostici e terapeutici dell'amministrazione penitenziaria presenti negli istituti di pena, la cui dislocazione nel territorio nazionale è oggi dipendente da quanto ritenuto opportuno dalla Conferenza stato-regioni, o nei reparti detentivi ospedalieri. In ambedue i rasi la gestione è affidata dal 2008 al servizio sanitario nazionale e non più all'amministrazione della giustizia. I centri clinici penitenziari non hanno tutti la stessa fama: ce ne sono di apprezzati e completi (Pisa) e di poco accoglienti (Secondigliano a Napoli).
I Giudici Europei hanno pertanto condannato l'Italia a risarcire ai familiari del ragazzo albanese € 130.000,00 oltre € 20.000,00 per spese processuali. Il caso risale alla notte del 2 dicembre 1997, quando un giovane di nazionalità albanese fu fermato dalla Polizia mentre viaggiava in autostrada. Gli agenti spararono inizialmente due colpi in aria per invitarlo a fermarsi, poi proseguirono l'inseguimento finchè uno dei colpi sparati colpì il giovane al cuore uccidendolo sul colpo. Seguì un lungo processo al termine del quale la Corte d'Assise d'Appello non potè condannare l'agente che aveva sparato in quanto la prescrizione era ormai sopraggiunta (dopo ben nove anni dall'episodio!!). Un tempo che in Europa è considerato giustamente un'enormità: e così i giudici di Strasburgo hanno ritenuto l'Italia copevole per aver violato l'art. 2 della CEDU che protegge il diritto alla vita. Dagli atti processuali risultava invero che l'uso delle armi fosse stato eccessivo e comunque sproporzionato per la situazione concreta. Se la persona fermata non rappresenta una minaccia o non è sul punto di compiere atti violenti è fatto assoluti divieto di usare le armi impropriamente. Del resto il Governo Italiano interrogato sulla vicenda non ha fornito alcuna documentazione giustificativa al riguardo e non vi è neppure stata un'inchiesta giudiziaria approfondita. I tempi lunghi del processo hanno infine fatto il resto, dal momento che hanno condotto alla prescrizione, divenuta nel caso in esame sinonimo di impunità.
Il procuratore della Repubblica di Lanusei dott. Domenico Fiordalisi ha ordinato la riesumazione di venti allevatori morti fra il 1995 ed il 2010 a causa di tumori al sistema linfo-emopoietico. Tutti avrebbero condotto al pascolo le loro greggi sui terreni del Poligono sperimentale interforze di Perdasdefogu-Salto di Quirra. Gli esami, come gia' accaduto nel caso di quelli effettuati in un laboratorio francese sui resti di un soldato reduce dei Balcani, Ludovic Acaries, morto a 27 anni per un linfoma non Hodgkin, avranno anche lo scopo di individuare anche le correlazioni tra la causa delle morti e l'inquinamento che si sospetta possa esserci nell'area del Poligono. Nel frattempo nel fascicolo processuale contro ignoti aperto dalla procura di Lanusei e' stato aggiunto anche un nuovo capo di imputazione: omicidio colposo con dolo.
PRIMA CONDANNA INFLITTA IN FRANCIA PER UN CANCRO MORTALE CAUSATO DALL’INALAZIONE DI BITUME
Oltre all’amianto anche il bitume comincia ad allarmare sia i lavoratori che le aziende francesi.
Sembra veramente finita l'era in cui la Pubblica amministrazione era immune da responsabilità. Grazie ad un'unica istanza il cittadino potrà richiedere annullamento dell'atto e risarcimento. Per far ciò occorre che vi sia un momento iniziale a partire dal quale calcolare i termini a disposizione degli uffici per provvedere. In concreto, è necessario un numero di protocollo iniziale, o anche un invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (Pec). L'istanza dovrà quindi riportare tutti i dati necessari per provvedere, compresi quelli fiscali oltre ad essere corredata da qualsiasi altro documento possa essere ritenuto utile (es. nell'edilizia occorrono i titoli di proprietà, i disegni e i pareri di altre amministrazioni). Elemento certamente da non sottovalutare è l'esatta individuazione del responsabile del procedimento, cioè del funzionario cui fa capo l'esame della pratica. I tempi di decisione non devono superare i 30 giorni (articolo 2, legge 241 del 1990) e talvolta saranno addirittura più diluiti (in base a regolamenti speciali). Una volta passato il tempo a disposizione della Pubblica amministrazione per portare a compimento un procedimento, il danno emerge immediatamente. E' pur vero che nel frattempo l'ufficio pubblico può procurarsi una serie di elementi attraverso i quali dimostrare l'impossibilità di provvedere nel termine di legge: in particolare la circolare Gaspari 4 dicembre 1990 n. 58245/7.464 elenca alcuni di questi (dalla complessità dell'istruttoria all'elevato numero di pratiche da esaminare). In alcuni casi sarà addirittura possibile richiedere il risarcimento anche se non si ha più interesse a ottenere il provvedimento favorevole, ad esempio perché ci si è iscritti ad altra facoltà universitaria, pur avendo contestato il risultato sfavorevole dei quiz di selezione. Una delle ultime differenze che ancora si colgono nel giudicare i danni quando litigano due privati rispetto a quando è coinvolta una pubblica amministrazione è l'elemento della colpa. Per ottenere il risarcimento da un soggetto pubblico è necessario che l'amministrazione abbia agito (od omesso di agire) almeno con colpa grave (pertanto è necessaria una grave negligenza). Sul punto in realtà la Corte di giustizia europea (C-314/2009) ha imposto alle amministrazioni di pagare i danni in tutti i casi in cui un giudice annulli un provvedimento. Di talchè si profila una duplice strategia: in Europa l'amministrazione che sbaglia paga, mentre in Italia è il danneggiato che deve provare la negligenza di chi lo ha maltrattato.
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che quando i detenuti siano affetti da gravi malattie e abbiano bisogno di cure non procrastinabili gli stessi debbano essere sottoposti al regime degli arresti domiciliari o comunque ricoverati in strutture idonee (carceri attrezzate per assistenza ai malati). La Suprema Corte ha invero ritenuto che il diritto alla salute vada tutelato anche al di sopra delle eseigenze di sicurezza, richiamando a tal fine i principi della CEDU E L'ART. 275 COMMA 4-TER C.P.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8254 del 2 marzo 2011, che ha stabilito che in caso di dimissioni avvenute seguendo le c.d. linee guida degli ospedali e di successiva morte del paziente il medico risponde per omicidio colposo. Ciò trova fondamento, secondo la Suprema Corte, nel fatto che detti criteri sono sconosciuti ed anche nel fatto che sconosciuta è la'utorità stessa che li emana. In sostanza il diritto alla salute del paziente non può essere compromesso dall'adozione e dal rispetto delle c.d. linee guida.
SE L’AMMINISTRAZIONE NON ANNULLA IN AUTOTUELA UN ATTO ILLEGITTIMO DEVE RISARCIRE IL CONTRIBUENTE DEI DANNI PROVOCATI
Con sentenza n. 5120 del 03 marzo 2011 la Corte di Cassazione ha statuito che l’ufficio viola: “le più comuni regole di prudenza e di diligenza, causando al contribuente un danno economico” anche qualora il soggetto si sia trovato costretto ad affidare ad un commercialista l’incarico per ottenere l’annullamento di un atto.
A CAUSA DELL’INERZIA DELLA P.A. DEVE ESSERE RISARCITO SIA IL DANNO PATRIMONIALE CHE IL DANNO BIOLOGIO ARRECATO AL COSTRUTTORE, QUESTA LA DECISIONE DEL C.D.S.
La legge 69/2009 prevede l’obbligo a carico dell’ente di concludere il procedimento entro il termine prefissato e le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti
La risarcibilità del danno in caso di persistente inerzia della P.A., alla luce della procedura di cui all’art. 21 bis Legge TAR si configura solo nel caso in cui vi sia la persistente inerzia della P.A. a dopo l’attivazione della procedura prevista.
IL GIUDICE ACCERTATA L’INESISTENZA DEL DIRITTO PUO’ CONDANNARE AL RISARCIMENTO DEI DANNI LA PARTE PROCEDENTE CHA HA AGITO SENZA LA NORMALE PRUDENZA
Qualora la parte soccombente nel giudizio abbia resistito con mala fede o per colpa grave il giudice parte può condannare oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni che può liquidare anche d’ufficio in sentenza, lo ha statuito il Tribunale Roma, sezione di Ostia, con sentenza del 09.12.2010
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL VENETO CON LA PRONUNCIA N. 05/01/11 HA RICONOSCIUTO L’ILLEGITTIMITA’ DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PAGATA SUI TELEFONINI
Con il d.lgs. 259/2003 è intervenuta una abrogazione implicita della normativa che regolamentava la tassa.
La CTP di Benevento con ordinanza di rinvio alla Corte Europea n. 473/01/10 ha chiesto che la stessa si pronunci sul presunto contrasto fra gli artt. 10 e 12 della Direttiva Comunitaria n. 69/335 del 1969 e l’art. 18 della Legge n. 580/1993 disciplinante il versamento annuale per l’iscrizione dell’impresa presso il pubblico registro.